PET CONDOMINIO
Umani-animali, convivenza possibile
«Cari condomini, se la sera mi sentite gridare: vieni, vieni, vieni, non fatevi strane idee. Sto chiamando il gatto». Un foglietto con un messaggio del genere attaccato alla porta di casa suscita senza dubbio ironia ma fa anche riflettere, perché è innegabile che animali e condominio rappresentino un binomio non sempre facile da gestire.
Chiunque abbia un animale in appartamento sa che la coesistenza con vicini poco tolleranti può spesso dar vita ad attriti e dissapori.
I NUMERI
Secondo le ultime stime, nel nostro Paese il numero di animali da compagnia che vivono in appartamento è in continuo aumento. L’Italia è seconda in Europa per animali domestici, con una presenza nel 52% delle abitazioni italiane (fonte Censis 2019). Sono 32 milioni quelli presenti nelle case: 12,9 milioni di uccelli, 7,5 milioni di gatti, 7 milioni di cani, 1,8 milioni di piccoli mammiferi (criceti e conigli), 1,6 milioni di pesci, 1,3 milioni di rettili.
LA LEGGE
La norma di riferimento è l’articolo 1138 del Codice civile modificato dalla legge 220/2012 (in vigore dal 18 giugno 2013) che ha di fatto liberalizzato l’apertura dei condomini agli animali domestici con l’aggiunta di un comma. «Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Il loro accesso condominiale non è però immune da regolamentazione: è infatti buona norma rispettare le disposizioni contenute nell’ordinanza del ministero della Salute del marzo 2009 che prevede tra l’altro l’obbligo nei confronti dei proprietari dell’animale di mantenere ordine e pulizia nell’area di passaggio, di usufruire del guinzaglio ovunque e, se si fosse in possesso di animali con indole aggressiva, di far indossare la museruola. Rimane poi sempre vigente la responsabilità civile ex articolo 2052 del Codice Civile e Penale a carico dei proprietari in caso nascano danni o lesioni a persone, animali o cose.
LE LIMITAZIONI
Il diritto di tenere un animale in casa deve essere esercitato nel rispetto di regole di convivenza condominiale fondamentali. Le limitazioni riguardano soprattutto l’uso delle parti comuni. Nel dettaglio: l’animale non può essere lasciato libero nelle zone comuni, emanare cattivi odori o emettere in continuazione rumori molesti. Il regolamento condominiale può limitare il diritto a detenerli in casa per ragioni igienico-sanitarie o vietarlo qualora l’animale in questione produca rumori molesti di notte e di giorno. In questi casi, si tiene conto del principio di «normale tollerabilità» richiesto dalla pacifica convivenza. In caso di affitto nel contratto il locatario può inserire una clausola di divieto alla detenzione, che una volta sottoscritto diventa vincolante.
COME DIFENDERE IL DIRITTO
L’attenzione in caso di abusi e condomini prepotenti è massima. Se da una parte l’uso delle parti comuni può essere limitato dal regolamento condominiale, dall’altra l’utilizzo di alcune aeree non può essere vietato. L’esempio classico è l’utilizzo dell’ascensore. A condizione che l’animale non sporchi o emetta odori particolari, l’ascensore è e rimane proprietà di tutti i condomini. Se un regolamento condominiale tenta di vietare la detenzione di animali adducendo come motivazione la tutela della quiete è necessario che se ne accerti effettivamente la fondatezza. In altre parole, i condomini che si oppongono alla presenza di un animale dovranno documentare - tramite Asl o periti privati - la gravità del problema e dimostrare il pregiudizio. Sul tema animali e condominio occorre sapere che non possono essere deliberate disposizioni tali da limitare o annullare il diritto. Se necessario, si può fare ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dall’approvazione della delibera condominiale.
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